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Ordinanza — n. 26380/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to the trial court under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ugas Enrico Gianluigi inadmissible, upholding the lower court's conviction for threats. The appellant argued for a different sentencing, but the court ruled that determining the final penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is the exclusive discretion of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance court adequately justified its sentencing calculation based on relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the final penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial court and is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions appeal inadmissibility trial court authority criminal appeal review minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pericolo concreto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGAS ENRICO GIANLUIGI nato a GUSPINI il 10/07/1970 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Ugas Enrico Gianluigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di minaccia di cui al capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (la Corte, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha, infatti, ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di primo grado enunciando le ragioni del suo convincimento);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consiglie e estensore Il Presiden