Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation in burglary case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Matteo Girotti's appeal against his conviction for burglary inadmissible. The appellant argued that the sentencing was legally erroneous, but the Court held that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the Court rejected the claim that the first-instance judge failed to properly apply the law regarding aggravating and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the judge of the merits, whose argumentative burden is met by a congruent reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIROTTI MATTEO nato a BOLOGNA il 29/09/1983 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Girotti Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (la Corte ha, infatti, ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di primo);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favo-e della cassa delle ammende. Così deciso il 1 giugno 2024 Il consiglier estensore Il President