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Ordinanza — n. 26376/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26376/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26376/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULBA ARTEM nato il 03/08/1988 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Bulba Artem ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., lamentando, in particolare, che la merce oggetto di furto fosse sprovvista delle placche antitaccheggio e, quindi, di non averle potuto in alcun modo danneggiare, oltre ad essere estremamente generico, è manifestamente infondato, atteso che la dirigente del negozio dichiarava che la merce era munita delle suddette placche, le quali erano state occultate sotto altri oggetti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 cod. pen., lamentando, in particolare, che la merce oggetto di furto fosse sprovvista delle placche antitaccheggio e, quindi, di non averle potuto in alcun modo danneggiare, oltre ad essere estremamente generico, è manifestamente infondato, atteso che la dirigente del negozio dichiarava che la merce era munita delle suddette placche, le quali erano state occultate sotto altri oggetti;

Parole chiave

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furto di lieve entità luogo del reato circostanza aggravante prove acquisite illegalmente infrazioni contro i beni culturali tentate lesioni personali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULBA ARTEM nato il 03/08/1988 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Bulba Artem ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., lamentando, in particolare, che la merce oggetto di furto fosse sprovvista delle placche antitaccheggio e, quindi, di non averle potuto in alcun modo danneggiare, oltre ad essere estremamente generico, è manifestamente infondato, atteso che la dirigente del negozio dichiarava che la merce era munita delle suddette placche, le quali erano state occultate sotto altri oggetti;

Nel caso di specie, inoltre, veniva correttamente contestata la circostanza aggravante di cui si discute, atteso che, in terna di furto, sussiste tale aggravante, nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente Essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (cfr., tra tante, Sez. 7, ordinanza n. 2067 del 02/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283971 — 01 che consolida l'orientamento nettamente prevalente in tal senso);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decido 11 13 giugno 2024 Il o gliere estensore Il Presidente Michele Romano e.7.6/ D E POS_ITATA IN CA1<,C LI