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Ordinanza — n. 26375/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26375/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTACHFINE SIFEDDINE nato il 16/12/1980 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che BENTACHFINE SIFEDDINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, comma 3, in relazione al 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 4 I. 110/1975 (capo D) (fatti commessi in Rimini il 31 dicembre 2022); - che l'impugnativa nell'interesse dell'imputato, a firma del difensore, consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26375/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla stregua del delitto di tentato furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <<Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale>> (Sez.

Parole chiave

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tentato furto violazioni della legge sulle armi crimine furto di lieve entità traffico aggravato di stupefacenti furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
270076), il fatto per come accertato è stato correttamente sussunto nello schema del delitto di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTACHFINE SIFEDDINE nato il 16/12/1980 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BENTACHFINE SIFEDDINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 56, 624-bis, comma 3, in relazione al 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 4 I. 110/1975 (capo D) (fatti commessi in Rimini il 31 dicembre 2022); - che l'impugnativa nell'interesse dell'imputato, a firma del difensore, consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla stregua del delitto di tentato furto in abitazione, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <<Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale>> (Sez.

U, n. 31:345 del 23/03/2017, Rv. 270076), il fatto per come accertato è stato correttamente sussunto nello schema del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., essendosi l'imputato introdotto in una struttura alberghiera, che, benché non allo stato impiegata nell'attività aziendale, era tuttavia, medio -tempore, utilizzata dal figlio del titolare come propria abitazione, come comprovato dalla circostanza che le lavatrici a servizio della struttura medesima erano in funzione per assecondare le esigenze domestiche di quello (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Pr