Ordinanza — n. 26374/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che BRAIDIC MASSIMO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 26 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, prima ipotesi, e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Ravenna il 6 aprile 2019);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26374/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, prima ipotesi, e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Ravenna il 6 aprile 2019);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che BRAIDIC MASSIMO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 26 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, prima ipotesi, e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Ravenna il 6 aprile 2019);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore dell'argomentazione ostesa nella sentenza impugnata a corredo della relativa statuizione (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle