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Ordinanza — n. 26372/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26372/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26372/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EVANGELISTA GAETANO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26372/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità crimine reato flagrante furto aggravato in banda reati contro il patrimonio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di EVANGELISTA GAETANO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 10 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo - essendosi limitato a formulare motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio -, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il c:ombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.; - che, in ogni caso, il motivo è inammissibile per conclamata genericità delle deduzioni a sostegno, in quanto indeterminate (nulla è detto neppure sulle prove che sarebbero state travisate o sugli errori in diritto in cui i giudici di merito sarebbero incorsi) e aspecifiche, trattandosi di astratte argomentazioni, prive di qualsivoglia addentellato concreto all'oggetto della peculiare regiudicanda; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr