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Ordinanza — n. 26367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMETOVIC VIOLETA nato il 27/11/1995 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLCGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Ametovic Violeta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge per carenza di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione doppia punibilità reato continuato imputazione di furto furto di lieve entità accusa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMETOVIC VIOLETA nato il 27/11/1995 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLCGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Ametovic Violeta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge per carenza di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2