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Ordinanza — n. 26364/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction citing habitual conduct and lack of minor damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and aggravated theft. The appellant argued for non-punishment and minor damage mitigation, but the court rejected these claims due to the defendant's habitual behavior and the specific gravity of the incident. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals based on generic non-punishment requests or minor damage in habitual offenders are inadmissible when the facts demonstrate significant gravity and repeated conduct.

Parole chiave

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theft conviction habitual offender non-punishment request minor damage mitigation inadmissible appeal sentencing discretion Cassa delle ammende tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che il primo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
- che il primo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
255528), come nel caso di specie, in cui i due giubbini oggetto di sottrazione non avevano un valore pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAARAOUI EL HASSANE nato il 28/08/1981 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a ZAARAOUI EL HASSANE per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Cento il 23 settembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, ostando alla concessione del beneficio richiesto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la gravità del fatto complessivamente considerato nonché l'abitualità della condotta del ricorrente (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la peculiare gravità del fatto è stata desunta dal comportamento dell'imputato, il quale, una volta saputo che sarebbe stato comunque denunciato nonostante avesse restituito la merce, minacciò ed aggredì fisicamente i presenti e la non occasionalità della sua condotta dai plurimi precedenti, di cui due specifici, che ne gravavano la posizione); - che il secondo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, « Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso di specie, in cui i due giubbini oggetto di sottrazione non avevano un valore pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che il terzo motivo, che denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è articolato senza tener conto che è jus receptum che le statuizioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto con riferimento alla relativa dosimetria, sottendono una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia corredata da sufficiente motivazione, come quella ostesa nel caso al vaglio (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui si è dato conto della negativa personalità dell'imputato e della complessiva gravità del fatto); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estens