Cassation appeal dismissed as generic sentencing complaint lacks critical analysis and exceeds admissible scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding the sentence reduction was generic and failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's appropriateness, but the court noted that sentencing discretion belongs to the trial judge unless arbitrariness is proven. Consequently, the appeal was rejected as it sought a prohibited re-evaluation of the penalty's congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal challenging the gradation of the penalty is inadmissible if it is generic, lacks critical analysis, and seeks a new evaluation of the penalty's appropriateness, as sentencing discretion belongs to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDI GENNARO nato a ACERRA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di IRAIMONDI GENNARO per il delitto di cui agli artt. 56, 99, comma 4, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Castenaso il 4 novembre 2020), rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre ad essere generico, per difetto di correlazione, effettiva e critica, con le ragioni ostese a sostegno della statuizione impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali, nella rideterminazione della pena base, si è discostata dal minimo edittale, almeno relativamente alla pena pecuniaria, e, nella determinazione della riduzione per le attenuanti generiche, non l'ha applicata nella misura massima di un terzo); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pres