Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable question regarding denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing a lack of reasoning. The court ruled that the lower court sufficiently addressed the issue by citing relevant facts and the appellant's lack of merit, making the question non-justiciable in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The cassation court cannot review the substantive denial of generic mitigating circumstances if the lower court provided a congruous reference to decisive elements, as such questions are not justiciable in the jurisdiction of the supreme court.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a GABRIELI NICOLAS per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.lgs. 159/2011 (fatti commessi in Cesena l'8 aprile 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto non avendo esibito l'imputato - che si era indotto a declinare le proprie reali generalità solo quando ormai non era possibile fare altrimenti, perché sarebbero state inevitabilmente disvelate - con i propri comportamenti alcun elemento di effettiva meritevolezza ed essendo il fatto integrativo del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. caratterizzato da significativa gravità); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pres