Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit in sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Galan Ercole inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing, arguing it was improperly graduated, but the court found the appeal groundless. Since the original sentence was already at the statutory minimum and mitigating circumstances were applied, no more favorable treatment was legally possible, rendering the cassation request without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the challenged sentencing decision is manifestly unfounded because the imposed penalty is already at the statutory minimum and no further mitigation is legally applicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAN ERCOLE nato a BOLOGNA il 09/07/1973 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a GALAN ERCOLE per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Ferrara il 16 febbraio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la mancata puntuale motivazione al riguardo da parte della Corte territoriale è giustificata dal fatto che già il motivo di appello risultava generico e manifestamente infondato, in quanto la pena inflitta risultava determinata nel minimo edittale di quattro anni di reclusione e all'imputato erano state concesse anche le circostanze attenuanti generiche, di modo che un trattamento sanzionatorio di maggior favore non sarebbe stato in concreto applicabile; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente