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Ordinanza — n. 26351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding attempted substitution of person without PayPal transactions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime of substitution of person was attempted rather than consummated because no PayPal transactions occurred on the fraudulent website. The court rejected this, ruling the appeal's legal argument was generic and unfounded since the lack of transactions did not prove the absence of the required inducement of error.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and manifestly unfounded, as the absence of specific transactional evidence does not automatically negate the consummation of the crime of substitution of person.

Parole chiave

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substitution of person attempted crime inducement of error inadmissible appeal generic legal argument inganno sull'identità falsificazione di monete tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
- che FRANCO CARMINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Sondrio nel marzo 2020); - che l'impugnativa consta di un solo motivo;
art. 494 cod. pen
- che FRANCO CARMINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020
senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato (Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020, dep.
Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014
Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO CARMINE nato il 11/11/1968 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FRANCO CARMINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Sondrio nel marzo 2020); - che l'impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione al diniego di riqualificazione del fatto contestato al ricorrente nei termini del delitto tentato e non consumato di sostituzione di persona, è generico e manifestamente infondato, posto che, se è certamente vero che il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato (Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280336;

Sez. 5, n. 10381 del 17/11/2014, dep. 2015, Rv. 263899), non è certamente decisiva, ai fini della dimostrazione della mancata consumazione del reato (ossia della mancata induzione in errore degli utenti del web) la circostanza che non siano state effettuate transazioni sul conto corrente paypal abbinato al sito Internet attraverso la cui creazione aveva avuto luogo la sostituzione della persona di Ricci Maria Luisa, come invece sostenuto dal ricorrente anche in questa sede; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Pres