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Ordinanza — n. 26349/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of punishable contribution in theft conspiracy due to active facilitation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued she lacked a punishable contribution to the theft, but the lower court found she actively facilitated the crime by ensuring the perpetrator's impunity and efficiency. The court rejected this claim, affirming that her active role constituted a positive contribution distinguishing it from non-punishable complicity.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 125 e 533 cod. proc. pen.: In cases of joint crime, the distinction between non-punishable complicity and participation in another's crime lies in whether the agent maintained a merely passive behavior incapable of contributing to the crime's realization, or provided a positive moral or material contribution.

Parole chiave

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concorso di persone contributo punibile furto aggravato connivenza non punibile ricorso per cassazione inammissibilità concorso nel reato partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
- che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013
Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006
Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTAZZO SARA nato a BRESCIA il 04/01/1987 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che BERTAZZO SARA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12 settembre 2023, che, in parziale riforma della condanna inflittale per plurimi delitti di furto aggravato e di ricettazione, ha rideterminato la pena per il delitto di cui agli artt. 110, 99, comma 4, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. (capo 4, fatto commesso in Brescia il 28 aprile 2018), in relazione al quale soltanto ha confermato il giudizio di responsabilità a suo carico formulato dal primo giudice; - che l'impugnativa a firma del difensore consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 110 cod. pen. e 125 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza, nella fattispecie concreta enunciata al capo 4) d'imputazione, di un contributo punibile della ricorrente in relazione alla realizzazione del contestato reato di furto, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale nel delineare il ruolo avuto dalla ricorrente in occasione del delitto alla stregua del cd. 'palo' (vedasi pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), avendo ella agito facilitando la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera dell'esecutore materiale della condotta criminosa e garantendogli l'impunità, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Rv. 258953;

Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234128); risultando, oltretutto, le ulteriori deduzioni a sostegno non consentite in questa sede, in quanto interamente versate in fatto e protese a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di un doppio conforme accertamento di merito sul punto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore