Ordinanza — n. 26348/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISSALE MATTEO nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 13/08/1999 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza in data 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a MINISSALE MATTEO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 9 agosto 2019); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Minissale Matteo è affidato ad un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26348/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 9 agosto 2019); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Minissale Matteo è affidato ad un solo motivo;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISSALE MATTEO nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 13/08/1999 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza in data 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a MINISSALE MATTEO per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 9 agosto 2019); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Minissale Matteo è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione da omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., necessaria, ad avviso del ricorrente, anche in ipotesi di gravame che non aveva attinto il profilo della responsabilità, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, nell'affrontare la questione dell'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha dato conto delle ragioni per le quali si dovesse ritenere non esclusa la responsabilità dell'appellante per il tentato furto in rubrica ascrittogli); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle