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Ordinanza — n. 26347/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses extraordinary appeal claiming perceptual error regarding factual reconstruction in criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the court of cassation made a perceptual error in evaluating procedural acts and applying an illegal penalty. The court rejected this, stating that errors in legal interpretation or factual evaluation do not constitute the perceptual errors required for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 625 c.p.p.: Perceptual errors under Art. 625-bis c.p.p. exclude judicial errors of judgment or interpretation of substantive and procedural norms, which remain subject to ordinary appeals.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility perceptual error definition judicial error of judgment legal interpretation errors criminal procedure appeal affiliazione esterna partecipazione al reato organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Art. 625 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018
per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv.
Sez. U, Sentenza n. 16103, del 27/03/2002
Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALI' ANTONIO nato a TRAPANI il 25/12/1951 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; I Rilevato che Antonio D'ali ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che - in seguito a giudizio di rinvio - riteneva l'imputato responsabile di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione in ordine alla valutazione degli atti processuali con conseguente applicazione di una pena illegittima, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di legittimità, confermando la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello - il quale accertava che la condotta del D'alì si fosse protratta fino al 2006 (ciò in base al ragionamento che la stessa Corte di merito operava nel rigettare l'eccezione di prescrizione) - non poteva incorrere in errori percettivi; d'altra parte - è il caso di rammentare - l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo - che è quello che si è ritenuto far valere nel caso di specie col ricorso in scrutinio - in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 - 01); questa Corte ha, altresì, precisato nella motivazione della pronuncia Sez.

U, Sentenza n. 16103, del 27/03/2002, Rv. 221283 - 01 che: 1) - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (conf.

Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata); Letta la memoria difensiva con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso, i cui rilievi nulla aggiungono ai fini di una diversa valutazione di quanto esposto in ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso/il 13 giugno 2024 Il consi li