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Ordinanza — n. 26337/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new trial on evidence credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the credibility of the victim's testimony without identifying specific procedural errors. The appellant argued for a re-evaluation of the evidence, but the court noted this request falls outside the scope of a legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to the review of the application of the law and the existence of specific procedural violations, excluding a general re-evaluation of the credibility of evidence or a new assessment of the factual matrix.

Parole chiave

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legality review scope evidence credibility challenge procedural violation requirement inadmissible appeal victim testimony assessment furto di lieve entità reati contro il patrimonio truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMI MAURO nato a PADOVA il 30/10/1967 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Rilevato che Adami Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consi liere estensore Il Presidente