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Ordinanza — n. 26326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBAID AHMAD ( CUI 04RKMFR ) nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Ubaid Ahmad è inammissibile. Riguardo al primo motivo esso risulta generico limitandosi in una astratta affermazione di genericità e inattendibilità di dichiarazioni, peraltro non allegate, in violazione del principio di autosufficienza. Inammissibile è anche il secondo motivo che si pone su un piano meramente rivalutativo del merito rispetto ad una motivazione che valorizza l'azione illecita organizzata e continuativa dell'imputato assieme all'elevato numero di cessioni di sostanza di varia natura e ad una vasta platea di consumatori in un lungo lasso di tempo.

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p; Ordinanza — n. 26326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Egualmente deve dirsi per il terzo motivo sulle attenuanti generiche, specificamente motivate attraverso il riferimento a numerosi precedenti specifici, così potendosi richiamare il principio per cui atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione consumo di canapa abuso di alcol sostanze di origine umana

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
Egualmente deve dirsi per il terzo motivo sulle attenuanti generiche, specificamente motivate attraverso il riferimento a numerosi precedenti specifici, così potendosi richiamare il principio per cui atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBAID AHMAD ( CUI 04RKMFR ) nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Ubaid Ahmad è inammissibile. Riguardo al primo motivo esso risulta generico limitandosi in una astratta affermazione di genericità e inattendibilità di dichiarazioni, peraltro non allegate, in violazione del principio di autosufficienza. Inammissibile è anche il secondo motivo che si pone su un piano meramente rivalutativo del merito rispetto ad una motivazione che valorizza l'azione illecita organizzata e continuativa dell'imputato assieme all'elevato numero di cessioni di sostanza di varia natura e ad una vasta platea di consumatori in un lungo lasso di tempo.

Egualmente deve dirsi per il terzo motivo sulle attenuanti generiche, specificamente motivate attraverso il riferimento a numerosi precedenti specifici, così potendosi richiamare il principio per cui atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 -, n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02).

Generico e rivalutativo è l'ultimo motivo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de