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Ordinanza — n. 26325/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain verdicts for lack of statutory grounds and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Abedli Omar and Aouji Slim inadmissible against a Bologna court plea bargain verdict. The defendants argued for errors in the sentence's motivation and legal qualification, but the court ruled these grounds do not meet the strict statutory requirements for challenging plea agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to specific statutory grounds; general claims of poor motivation or non-immediate legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds sentencing motivation legal qualification error court costs fine motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
I ricorsi, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABEDELI OMAR (CUI 048RCCH) nato il 20/03/1984 AOUJI SLIM (CUI 01LV6JS) nato il 09/01/1979 avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti) . udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti nell'interesse di Abedli Omar e Aouji Slim condannati ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. sono inammissibili. I ricorsi, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi che appaiono del tutto diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.