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Ordinanza — n. 26324/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26324/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAIDI YOUNESS (CUI 05GC8UL) nato il 19/03/1996 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESEalato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Belaidi Youness C.U.I: 05gc8u1 condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26324/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo violazione del divieto d'entrata impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAIDI YOUNESS (CUI 05GC8UL) nato il 19/03/1996 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESEalato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Belaidi Youness C.U.I: 05gc8u1 condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso di specie la riqualificazione non è stata prospettata nel rispetto delle predette condizioni. Anche il secondo motivo sulla illegalità di misura di sicurezza della confisca è inammissibile nella misura in cui propone una verifica di merito peraltro in termini di assoluta genericità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.