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Ordinanza — n. 26323/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely merit-based re-evaluation, rejecting rivalutory arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Scala inadmissible, ordering him to pay costs and fines. The appellant argued against the conviction based on a re-evaluation of sentencing factors, but the court rejected this as a prohibited merit-based challenge. The decision rests on the principle that appellate courts cannot simply re-weigh evidence without addressing legal errors, as the lower court's assessment of Scala's role as a stable drug dealer was sufficiently supported.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a re-evaluation of the merits, as appellate courts are not permitted to substitute their own assessment for that of the lower court when the original decision is legally sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit re-evaluation appellate review limits drug trafficking conviction procedural inadmissibility scemata imputabilità altri capi d'accusa imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Quanto alla mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., vanno formulate considerazioni analoghe alle precedenti a fronte di una corretta motivazione di esclusione, che valorizza le modalità dell'azione e pluralità di cessioni oltre che di dosi cedute e ancora disponibili.

Giurisprudenza citata

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Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076
in motivazione Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA SALVATORE nato a AVELLINO il 18/05/1995 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Scala Salvatore (che ha anche depositato memoria) è inammissibile. Il primo motivo è meramente rivalutativo del merito, proposizione come tale non consentita in questa sede, a fronte di una valutazione congruamente imperniata sulla considerazione di plurimi dati (la notoria dedizione allo spaccio espressa da apposito soprannome dell'imputato quale "Scampia", il numero di dosi ricavabili da quanto in sequestro, la non episodicità dello spaccio a fronte della qualità di fornitore affidabile di stupefacenti assunta dall'imputato presso propri clienti) congruamente convergenti verso la considerazione dell'imputato quale stabile punto di riferimento per una attività costante e organizzata di spaccio.

In linea con l'indirizzo per cui all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, (cfr. in motivazione Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). Quanto alla mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., vanno formulate considerazioni analoghe alle precedenti a fronte di una corretta motivazione di esclusione, che valorizza le modalità dell'azione e pluralità di cessioni oltre che di dosi cedute e ancora disponibili.

Quanto al terzo motivo è anche esso meramente rivalutativo del merito a fronte di congrue motivazioni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos