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Ordinanza — n. 26322/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26322/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/05/1992 BATTAGLIA PIETRO nato a MASSA DI SOMMA il 02/04/1994 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti nell'interesse di Paola Gennaro e Battaglia Pietro sono inammissibili non essendo stata proposta richiesta del beneficio della sospensione condizionale né con atto di appello né in occasione della discussione finale come emerge dal verbale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26322/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/05/1992 BATTAGLIA PIETRO nato a MASSA DI SOMMA il 02/04/1994 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti nell'interesse di Paola Gennaro e Battaglia Pietro sono inammissibili non essendo stata proposta richiesta del beneficio della sospensione condizionale né con atto di appello né in occasione della discussione finale come emerge dal verbale.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario difetto di motivazione pene condizionali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/05/1992 BATTAGLIA PIETRO nato a MASSA DI SOMMA il 02/04/1994 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti nell'interesse di Paola Gennaro e Battaglia Pietro sono inammissibili non essendo stata proposta richiesta del beneficio della sospensione condizionale né con atto di appello né in occasione della discussione finale come emerge dal verbale.

Va ribadito che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 01). Pertanto, i ricorsi sono inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i