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Ordinanza — n. 26319/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26319/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI WAEL (CUI 05WVEIU) nato il 15/05/2000 avverso la sentenza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVA(flato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Bouthouri Wael condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - come avvenuto nel caso di specie con particolare riguardo alla valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. -, oltre che per violazione di legge è come noto inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26319/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - come avvenuto nel caso di specie con particolare riguardo alla valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. -, oltre che per violazione di legge è come noto inammissibile.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale ricorso per cassazione remissione della pena abbandono del procedimento per truffa motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- come avvenuto nel caso di specie con particolare riguardo alla valutazione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI WAEL (CUI 05WVEIU) nato il 15/05/2000 avverso la sentenza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVA(flato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Bouthouri Wael condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - come avvenuto nel caso di specie con particolare riguardo alla valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. -, oltre che per violazione di legge è come noto inammissibile.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. Oltre che proposto personalmente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.