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Ordinanza — n. 26318/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26318/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FRANCESCO nato a CONVERSANO il 19/02/1992 avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIgato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Rizzo Francesco condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26318/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione revisione in materia penale risarcimento per errore giudiziario riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FRANCESCO nato a CONVERSANO il 19/02/1992 avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIgato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Rizzo Francesco condannato ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. è inammissibile. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Tale è il caso di specie. Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile atteso che la deduzione circa la mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è del tutto generica e apodittica e. come tale non rappresenta un caso di mancata riqualificazione che al contrario si imponga con indiscussa immediatezza, tale da risultare palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende