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Ordinanza — n. 26315/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly rejected drug trafficking reclassification based on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Mazza inadmissible, upholding the appellate court's decision to reject the reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5 of DPR 309/1990. The appellant argued for a lighter classification, but the court found the lower court's assessment of the means, methods, and technical findings—such as over 600 average doses, a notebook of notes, and significant cash—to be a correct evaluation of a non-trivial drug trafficking activity. Consequently, the court ruled that the appellant's criticism was merely a revaluation of data and ordered the dismissal of the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4 e 5 del DPR 309/1990; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the reclassification of drug trafficking based on the quantity of drugs and related evidence is inadmissible if the lower court correctly assessed the means and methods as demonstrating a non-trivial activity.

Parole chiave

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drug trafficking reclassification DPR 309/1990 Article 73 inadmissible appeal non-trivial activity drug quantity assessment spreading place evidence Cassation dismissal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 4 del DPR 309/1990
Art. 73 comma 5 del DPR 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA ANTONIO nato a NAPOLI il 04/04/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Mazza Antonio condannato in ordine all'art. 73 comma 4 del DPR 309/ è inammissibile in quanto la corte ha correttamente escluso la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 valorizzando i mezzi e le modalità delle azioni e gli accertamenti tecnici coerentemente ritenuti dimostrativi di una attività non lieve, con particolare riferimento al numero di dosi medie ricavabili (oltre 600) al numero di bustine di marjuana detenute, al rinvenimento di un quaderno di appunti ritenuto sintomatico della consistente attività di smercio di droga, alla rilevante quantità di denaro, al luogo di cessione, quale piazza di spaccio.

La censura proposta a fronte di tale motivazione risulta meramente rivalutativa di dati. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il