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Ordinanza — n. 26314/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26314/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARINO GIULIANO SANTO nato a NAPOLI il 28/07/1992 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Di Marino Giuliano Santo è inammissibile siccome propone un riesame dei dati acquisiti a fronte di una coerente motivazione circa la configurabilità del reato contestato ex art. 256 del Dlgs. 152/06 di deposito incontrollato, incentrata sulla eterogeneità del materiale raccolto, la assenza di indici di programmata riutilizzazione, l'assenza di documentazione circa l'origine del materiale, l'ingente quantità, come tali coerentemente riconducibili anche verso l'assenza di ogni occasionalità secondo i precedenti di legittimità in materia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26314/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Così da escludersi coerentemente la deduzione difensiva circa la esistenza di un deposito temporaneo e tantomeno, si ribadisce, la sussistenza di una condotta meramente occasionale o di abbandono. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti mancanti censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite recupero dei costi impugnabilità della decisione di rinvio restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARINO GIULIANO SANTO nato a NAPOLI il 28/07/1992 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Di Marino Giuliano Santo è inammissibile siccome propone un riesame dei dati acquisiti a fronte di una coerente motivazione circa la configurabilità del reato contestato ex art. 256 del Dlgs. 152/06 di deposito incontrollato, incentrata sulla eterogeneità del materiale raccolto, la assenza di indici di programmata riutilizzazione, l'assenza di documentazione circa l'origine del materiale, l'ingente quantità, come tali coerentemente riconducibili anche verso l'assenza di ogni occasionalità secondo i precedenti di legittimità in materia.

Così da escludersi coerentemente la deduzione difensiva circa la esistenza di un deposito temporaneo e tantomeno, si ribadisce, la sussistenza di una condotta meramente occasionale o di abbandono. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il