Ordinanza — n. 26313/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALETTA RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/11/1945 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Aletta Raffaele è inammissibile apparendo rivalutativo di dati e di censure sui poteri effettivi del ricorrente e sul relativo elemento psicologico, peraltro correttamente affrontate con la sentenza impugnata, coerente nella esposizione e valutazione dei dati e come tale priva di vizi logici, nonchè ispirata (cfr. pag. 5 e 6 in particolare) a consolidati e chiari orientamenti di legittimità non superabili dalle deduzioni del ricorrente, posti i chiari riferimenti alla irrilevanza, rispetto alla tesi difensiva, della omessa notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento, e il richiamo ai doveri di verifica contabile correlati alla avvenuta assunzione della carica di amministratore all'interno della società, senza che limitazioni possano dedursi da riparti interni di competenze di rilievo meramente organizzativo, senza incidenza alcuna sui poteri istituzionali della carica..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26313/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALETTA RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/11/1945 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Aletta Raffaele è inammissibile apparendo rivalutativo di dati e di censure sui poteri effettivi del ricorrente e sul relativo elemento psicologico, peraltro correttamente affrontate con la sentenza impugnata, coerente nella esposizione e valutazione dei dati e come tale priva di vizi logici, nonchè ispirata (cfr. pag. 5 e 6 in particolare) a consolidati e chiari orientamenti di legittimità non superabili dalle deduzioni del ricorrente, posti i chiari riferimenti alla irrilevanza, rispetto alla tesi difensiva, della omessa notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento, e il richiamo ai doveri di verifica contabile correlati alla avvenuta assunzione della carica di amministratore all'interno della società, senza che limitazioni possano dedursi da riparti interni di competenze di rilievo meramente organizzativo, senza incidenza alcuna sui poteri istituzionali della carica..
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis