Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and failed to provide specific legal arguments. The appellant argued for a substitution of the prison sentence with public utility work, but the appellate court had already rejected this on substantive grounds. The court ruled that the lack of specificity regarding the legal violation rendered the appeal incompatible with Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific violation of law or defect in reasoning, as they must correlate directly with the decision under attack.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI ARMANDO SALVATORE nato a PALERMO il 10/12/2001 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lo Presti Armando Salvatore ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico e non specifico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
La Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso nel merito la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore Il/P sidente