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Ordinanza — n. 26105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted aggravated theft due to untimely new grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of attempted aggravated theft. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, but the appellate court correctly noted the appeal did not cite this issue. The court ruled that new grounds must be legally distinct and not merely an expansion of the original request, which was not done here.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; In criminal appeals, new grounds must be legally distinct and cannot expand the original request or introduce censure not timely formalized within appeal deadlines.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility new grounds limitation mitigating circumstances attempted aggravated theft procedural time limits abbandono del procedimento per truffa tentata rapina permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico di motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDICINA LUCIA nato a BARI il 18/05/1971 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Sedicina Lucia ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto aggravato;

Considerato che il primo ed unico di motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che l'atto di appello non deduceva la censura circa la circostanza attenuante in parola; in ogni caso, il giudice di merito ben chiariva gli elementi ostativi alla concessione della stessa.

D'altronde, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il Consigliere estensore I