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Ordinanza — n. 26104/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; filing deadline expired before March 14, 2023, per theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for cassation. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, but the appeal was submitted on March 14, 2023, after the 45-day period had expired. The court ruled that no additional time was granted for the defense of an absent defendant since the judgment preceded the end of 2022.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. e; Art. 585, comma 1-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, which runs from the deposit of the judgment and does not include extra days for absent defendants in cases decided before the end of the calendar year.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline time limit expiration absent defendant inadmissible appeal eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.
pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.), cioè dal 14 gennaio 2023, decorre il termine di 45 giorni (art.
Art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.
pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CLAUDIO nato a SAN SEVERO il 05/01/1971 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI"Uno avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato Ruggiero Claudio ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 dicembre 2022, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera e, cod. proc. pen.), cioè dal 14 gennaio 2023, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 01 marzo 2023, non si aggiungono infatti 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato assente, ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 marzo 2023;

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che e consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende