Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26103/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic procedural complaints and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Ceglia inadmissible, dismissing his challenge to the second-instance conviction for aggravated theft. The appellant argued for procedural violations and excessive sentencing, but the court found his complaints generic and lacking specific references to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility regarding logical consistency and discretionary sentencing review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative, rejecting generic complaints or challenges to the logical consistency of the lower court's reasoning without precise references to the contested motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint lack of specificity discretionary sentencing procedural preclusion proporzionalità della pena verdetto di colpevolezza risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEGLIA FRANCESCO nato a BARLETTA il 12/09/1986 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ceglia Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, è inammissibile, in quanto del tutto generico, privo di specificità e astratto, risolvendosi nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali in materia di ragionevole dubbio, senza precipui riferimenti alla motivazione che si contesta (cfr.

Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 - 01, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione possono, sì, riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello, ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione); sicché le censure omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato inoltre che il suddetto motivo, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il secondo motivo, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimitàiaperché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere e