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Ordinanza — n. 26101/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming late notification of prosecutor's conclusions in pandemic-era criminal appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the claim of late notification regarding the prosecutor's conclusions was procedurally untimely. Although the defendant argued that failure to electronically transmit these conclusions violated pandemic-era emergency rules and impaired defense rights, the court found the exception was raised too late for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n. 137; Art. 182, comma 2, c.p.p.: Exceptions regarding the late communication of the prosecutor's conclusions in pandemic-era appeals must be raised in the first subsequent written act, rendering a cassation appeal inadmissible if filed later.

Parole chiave

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criminal appeal proceedings pandemic emergency rules late notification of conclusions procedural nullity timeliness of exceptions defense assistance rights inadmissible appeal permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba Marouan
pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba Marouan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO ROCCO nato a BARI il 23/04/1968 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Y7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lattarulo Rocco ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello dilefralermcgche ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Il ricorso, articolato in un unico motivo, lamenta la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale e denunzia la mancata conoscenza da parte dell'imputato del procedimento in grado di appello.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto: Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba Marouan, Rv. 286087);

L'imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello a mani proprie, in data 02/03/2023, presso la Casa Circondariale di Bari, dove si trova detenuto per altra causa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore I Pres