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Ordinanza — n. 26098/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Grieco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grieco challenged a lower court's reduction of his sentence for aggravated theft, citing vague arguments regarding the identification of the perpetrator and omitted general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were generic, lacked specific factual elements required by procedural law, and merely repeated arguments already dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based on generic complaints or arguments that merely repeat previous findings without specific new elements are inadmissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural requirements aggravated theft mitigating circumstances Cassation review gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/05/1972 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Grieco Giuseppe ricorre tramite il proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine all'individuazione dell'imputato come autore del delitto ascritto, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza della motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente o equivalente rispetto alle aggravanti contestate, è anch'esso generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25