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Ordinanza — n. 26097/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for grave threats due to inadmissible and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore La Mendola inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for grave threats, arguing violations of law regarding the evaluation of the victim's statements and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were either repetitive of issues already resolved by the lower court, lacked specific factual support, or incorrectly applied procedural rules concerning victim statements.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 192 comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; appeals based on generic complaints regarding the application of mitigating circumstances or the assessment of victim statements are inadmissible if they lack specific correlation with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds victim statements mitigating circumstances factual re-evaluation grave threats court costs minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 192 comma 3 c.p.p.
280601); Rilevato inoltre che il motivo non è deducibile in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 131-bis c.p.
3-4 della sentenza impugnata; Considerato che il secondo e il terzo motivo di motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 131 - bis cod.
art. 131 - bis cod. pen
3-4 della sentenza impugnata; Considerato che il secondo e il terzo motivo di motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 131 - bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Sez. 6, 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601
280747; Sez. 6, 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601); Rilevato inoltre che il motivo non è deducibile in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall'art.
S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01
S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MENDOLA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 03/12/1983 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che La Mendola Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché finalizzato ad una valutazione alternativa delle fonti di prova, sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità, delle fonti di prova.

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr tra le altre, Sez. 2, 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601); Rilevato inoltre che il motivo non è deducibile in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.

S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pag. 3-4 della sentenza impugnata; Considerato che il secondo e il terzo motivo di motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 131 - bis cod. pen., nonché della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno