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Ordinanza — n. 26094/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds failing to specify legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26094/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and insufficiently specific. The appellant argued a violation of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure, but the court found the argument merely repeated the generic nature of the lower court's appeal without pinpointing specific logical or legal flaws. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide the necessary elements for the higher court to exercise its supervisory role, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the precise elements of the alleged error, thereby preventing the reviewing court from identifying the specific points of criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specificity requirement supervisory review court costs Article 581 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1 bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGLIERI RINELLA ENRICO nato a TERMINI IMERESE il 14/05/1996 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Aglieri Rinella Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del suddetto imputato avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese quella stessa città in data 24 maggio 2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., è generico posto che replic:a la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto) e nella sentenza impugnata (segnatamente, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come la motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all'affermazione di responsabilità sia esente da vizi logici e giuridici);

Ritenuto che il motivo di ricorso il motivo di ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore 2 s