Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the appeal against the conviction for offenses under Articles 110 and 216(2) of the Penal Code. The appellant's sole ground of appeal was deemed inadmissible because it consisted entirely of generic and non-specific allegations devoid of concrete legal arguments. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic and non-specific grounds that fail to demonstrate a specific violation of law or a defect in the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGATORI GIAMMARIA nato a VELLETRI il 12/09/1980 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CdRTF APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato Segatori Giarimaria ricorre, per hl tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ne ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello e ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 216, comma 2, L.F.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2