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Ordinanza — n. 26087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prior waiver of legal qualification issues via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant had previously waived the right to contest the legal qualification of the facts through a settlement agreement. The applicant argued that the lower court erred in qualifying the criminal act, but the court held that Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure grants parties a dispositive power that creates preclusive effects on the entire proceedings, including cassation. Consequently, the court ruled that any issues regarding non-punishment or legal qualification abandoned during the settlement cannot be raised again in a subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: The dispositive power granted to parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, exercised through a settlement agreement, creates preclusive effects that bar subsequent appeals challenging the legal qualification of facts or non-punishment grounds.

Parole chiave

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waiver of legal qualification settlement agreement preclusion Article 599-bis criminal procedure inadmissible cassation appeal dispositive power effect individualizzazione della commisurazione penale controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO ENRICO nato a NAPOLI il 23/11/1974 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIl dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Donato Enrico ricorre, tramite il proprio difensore, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta la qualificazione giuridica del fatto —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio, questo, enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci