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Ordinanza — n. 26085/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against false document conviction due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated criminal law and failed to properly evaluate the police scientific report on the forged document. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing a specific, reasoned critique of the lower court's logical argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The appeal must contain specific and reasoned arguments against the lower court's reasoning; mere repetition of previously rejected grounds or abstract criticism of the motivation's correspondence to evidence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific argumentation requirement lower court reasoning review false document conviction repetition of rejected grounds uso di false generalità uso di un documento falso perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIE FLORIN nato il 26/08/1988 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ilie Florin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di uso di atto falso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla valutazione operata dal giudice sulla relazione tecnica della polizia scientifica espletata sul documento contraffatto, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; infatti, il Tribunale, a esito della verifica sulla relazione tecnica della polizia scientifica, ha evidenziato come dalla stessa risultasse che "il documento era stato realizzato a getto d'inchiostro, su un comune supporto plastico commerciale", per poi ragionevolmente concludere che il documento in parola fosse privo delle caratteristiche di sicurezza proprie dei documenti autentici. Che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso