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Ordinanza — n. 26084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding omitted victim citation as it lacks legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Laurenti Emiliano's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The sole ground was the alleged violation of law due to the failure to cite the victim, Giulia Narcisi, in court. The court rejected this claim because the defendant lacks legal interest in the nullity of such a citation, which serves only to enable the victim to join as a civil party.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; The nullity arising from the omission to cite the victim cannot be raised by the accused as they lack interest in the observance of the provision, whose sole purpose is to allow the victim to constitute a civil party.

Parole chiave

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omitted victim citation legal interest in appeal nullity of procedural act civil party constitution inadmissible appeal imputazione di furto prove acquisite illegalmente furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812
non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENTI EMILIANO nato a ROMA il 06/07/1982 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Laurenti Emiliano ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla omessa citazione in giudizio della persona offesa - circostanza che avrebbe indotto in errore la difesa dell'imputato circa la sussistenza della querela - è manifestamente infondato;

In primo luogo, va osservato che la querela ritualmente presentata dalla persona offesa, Narcisi Giulia, in data 20.09.2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Roma-Flaminia, risulta agli atti ed è contenuta nel fascicolo del pubblico ministero; Il motivo dedotto è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consig