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Ordinanza — n. 26083/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for factual complaints and inapplicable statutory exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Maria Rita Ficarra inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The court rejected the first ground as a mere factual complaint barred in the final review stage, citing established precedent against re-evaluating evidence. The second ground was dismissed because the statutory exclusion for minors under Article 131 bis does not apply to the minimum sentence for aggravated theft. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625, n.2, 61 n.7, 99, quarto comma, cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 625, ult. comma, cod. pen.: Appeals based on factual disputes or statutory exclusions inapplicable to the specific minimum penalty are inadmissible in the final review stage.

Parole chiave

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aggravated theft conviction final review stage factual complaints inadmissible statutory exclusion minors minimum penalty applicability aggravamento della pena truffa aggravata altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625, n.2, 61 n.7, 99, quarto comma, cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 625, ult. comma, cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.2, cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099
pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez.
Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215
253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme (sul punto, Sez.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01
238215), a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme (sul punto, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) di condanna;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA MARIA RITA nato a FICARAZZI il 20/12/1965 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ficarra Maria Rita ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, di cui agli artt. 624, 625, n.2, 61 n.7, 99, quarto comma, cod. pen.;

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme (sul punto, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) di condanna;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando la difesa enunciati ermeneutici inconferenti rispetto al dato normativo stesso, posto che la pena minima prevista per il delitto di furto pluriaggravato è pari ad anni 3 (cfr. art. 625, ult. comma, cod. pen,) e, pertanto, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna j ricorrente al pagamento delle (— spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec