Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing inadmissibility of legal argumentation and factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cosimo De Nicola inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for theft under Article 612 of the Penal Code, arguing against the court's reasoning and requesting an exclusion of punishability. The court rejected these claims because the first ground sought an impermissible re-evaluation of evidence, while the second was merely a factual complaint barred in this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 131 bis, cod. pen.; Appeals to the Supreme Court cannot challenge the factual basis of a conviction or request a re-evaluation of evidence; such arguments are inadmissible as mere complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NICOLA COSIMO nato a MONTECORVINO ROVELLA il 29/01/1971 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cosimo De Nicola ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna, con corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (per tutti, cfr.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte,Rv. 253214 — 01); che il motivo è inoltre riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4-5-6); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec