Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for lack of specific argumentation regarding evidence criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Di Francesco Gaetano and Ventimiglia Nicola inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. Both defendants argued that the lower court failed to specify the criteria used to evaluate the evidence compendium, but the court rejected this as a generic proposition lacking concrete argumentative references. Consequently, the appeals were dismissed because they did not meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on generic allegations of insufficient motivation without specific reference to the evidentiary criteria employed are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI FRANCESCO GAETANO nato a PALERMO il 14/12/1990 VENTIMIGLIA NICOLA nato a PALERMO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati Di Francesco Gaetano e Ventimiglia Nicola ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624, 625, n.2 e 7, cod. pen.;
Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto da entrambi i ricorrenti, che ha a oggetto vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione del compendio probatorio, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25