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Ordinanza — n. 26077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and rejects claim regarding sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for failing to provide specific legal and factual grounds, citing established jurisprudence on substitute penalties. Regarding the second ground, the court found the claim of insufficient motivation for the increased sentence infundato because the appellate court adequately explained the proportionality between the base theft penalty and the additional months for the contravention. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 132 c.p.: Appeals alleging generic violations of procedural rules or insufficient motivation for sentencing increases are inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently demonstrates proportionality and discretion limits without requiring detailed justification for minor increments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing proportionality substitute penalties continuing offense sanzione sostitutiva pena complementare pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 545 - bis cod.
Art. 53 Law 689/1981
Art. 20-bis c.p.
53 della legge 689 del 1981, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre contrasta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 95 D.Lgs. 150/2022
150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs.
Art. 132 c.p.
Art. 81 c.p.
E, infatti, può dirsi rispettato il rapporto di proporzione tra la pena base del delitto di tentato furto e quella, in aumento ex art. 81 cod.
art. 545 - bis cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 545 - bis cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
53 della legge 689 del 1981, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre contrasta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen.
art. 707 cod. pen
pen., per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., dati i riferimenti operati dalla Corte territoriale:
art. 81 cod. pen
E, infatti, può dirsi rispettato il rapporto di proporzione tra la pena base del delitto di tentato furto e quella, in aumento ex art. 81 cod. pen., per la contravvenzione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023
citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione» (Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023 Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 12/12/2023
285630 - 01; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 12/12/2023 -dep.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
284005 - 01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 11/07/1990 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Arcello Vincenzo propone, per il tramite del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha, accogliendo il motivo di appello, riunito i reati sotto il vincolo della continuazione e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b), rideterminando, di conseguenza, la pena;

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell'art. 545 - bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale - dopo la lettura del dispositivo - avrebbe dovuto avvisare l'imputato della possibilità di applicare le pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 689 del 1981, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre contrasta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione» (Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023 Rv. 285630 - 01; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 12/12/2023 -dep. 17/01/2024- Rv. 285710);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno portato la Corte territoriale a determinare l'aumento di due mesi di reclusione a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è manifestamente infondato, sia per contrarietà dell'assunto difensivo alla giurisprudenza di legittimità sul tema in esame (v. in fra), sia per mancato confronto, critico ed effettivo, con le ragioni illustrate dal giudice d'appello a proposito del più generale trattamento sanzionatorio, che valgono a supportare indirettamente anche il disposto aumento a titolo di continuazione.

E, infatti, può dirsi rispettato il rapporto di proporzione tra la pena base del delitto di tentato furto e quella, in aumento ex art. 81 cod. pen., per la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., dati i riferimenti operati dalla Corte territoriale:

1) alla carenza di giustificazioni da parte del prevenuto a proposito degli arnesi rinvenuti nella sua borsa;

2) all'altro illecito accertato (tentato furto);

3) alla "negativa personalità del prevenuto, desumibile dai numerosi precedenti penali", che ha, peraltro, impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che l'invocata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva. Di poi, la Corte d'appello ha operato, a titolo di continuazione, un aumento di soli due mesi di reclusione (in sostanza riducendo in maniera rilevante la complessiva pena detentiva inflitta); si tratta di pena nettamente inferiore a quella detentiva di mesi sei (di arresto) determinata dal giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., sicché può ritenersi sufficiente il riferimento al percorso motivazionale, sopra richiamato, a supporto della determinazione del trattamento sanzionatorio finale («in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.»:

Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, nella quale, in motivazione, si è specificato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C