Cassation appeal dismissed for inadmissibility as manifest illogicality of reasoning is not a valid ground under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marcello Cavallaro's appeal against the confirmation of a seizure order inadmissible. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning, but the Court held that mere manifest illogicality is not a permissible ground for cassation in real security measures. Since the lower court provided sufficient justification for further investigations based on discrepancies in the birthplace document, the appeal lacked a valid legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; In proceedings regarding real security measures, a violation of law or apparent lack of reasoning is the sole admissible ground for cassation, excluding claims of manifest illogicality or underestimation of defensive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO MARCELLO nato a CAULONIA il 24/04/1997 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di Marcello Cavallaro è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Vibo Valentia, che ha confermato il decreto di convalida di sequestro ex art. 355, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, non è consentito in sede di legittimità, poiché in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv 269119-01); che non può essere proposto, sub specie di vizio di motivazione (mancante o apparente) la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv 260246); Considerato che, nel caso di specie, non sussiste né violazione di legge né vizio di motivazione inesistente o apparente, avendo infatti il Tribunale chiarito le ragioni - fondate sull'indicazione, nella patente oggetto di sequestro, di un luogo di nascita diverso da quello effettivo - per cui si è ritenuto necessario eseguire ulteriori accertamenti rispetto a quelli (limitati -ha aggiunto il Tribunale- ad aspetti tecnici del documento, quali le caratteristiche della stampa) operati dal R.i.s. di Messina, così apprezzando il fumus commissi delictí in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, diversamente dall'assunto difensivo che insiste sulla carenza motivazionale, si osserva che la motivazione dell'impugnato provvedimento, per quanto succinta, ha comunque esposto le ragioni giustificatrici sottese al decreto di convalida, in ciò mostrandosi coerente con le indicazioni fornite dalla Suprema corte sul tema in esame («il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti:
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 — 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno