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Ordinanza — n. 26074/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated theft, rejecting exposure to public trust and procedural illegality claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Pargalava Zviadi and Bregvadze Anzori inadmissible regarding a conviction for aggravated theft. The court rejected the claim that the theft exposed goods to public trust, citing established jurisprudence requiring continuous custody rather than occasional supermarket vigilance. Additionally, the constitutional challenge to the appeal procedure was deemed irrelevant as the appellant was not legally considered absent from the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; Art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.: The aggravated circumstance of exposure to public trust requires continuous and direct custody, which is absent in self-service supermarkets; a constitutional objection to appeal procedure is irrelevant if the appellant was not legally absent due to lack of proper summons.

Parole chiave

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aggravated theft exposure to public trust supermarket self-service continuous custody requirement procedural illegality appeal absence inadmissible appeal diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
Art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.
Ritenuto, quanto al ricorso proposto nell'interesse di Bregvadze Anzori, che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., sollevata con il primo motivo di ricorso, è irrilevante, poiché la norma non torna applicabile nella specie, non essendosi proceduto in assenza (cfr.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
Rilevato che le notifiche degli avvisi di fissazione della odierna udienza, ex art. 610, comma 1, e 611 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 598-bis, comma 2 cod. proc. pen.
581 -quater, cit., non si applica nel caso di specie , perché, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663
tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663);
Sez. 6, n.14866 del 07/02/2024, n.rn.
Sez. 6, n.14866 del 07/02/2024, n.rn.); invero, la disposizione dell'art.
Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499
pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARGALAVA ZVIADI nato il 22/02/1990 BREGVADZE ANZORI nato il 03/04/1991 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, Pargalava Zviadi e Bregvadze Anzori ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e consistito nell'impossessamento di tablet e altra merce elettronica del valore complessivo di euro 1.479,96;

Rilevato che le notifiche degli avvisi di fissazione della odierna udienza, ex art. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen., sono state correttamente eseguite nei confronti dell'Avv. Annalisa Cetrullo, difensore di fiducia di Pargalava Zviadi (assistito nel giudizio di merito dall'avv. Fausto Alberti non cassazionista), e dell'Avv. Pietro Sgarbi, difensore di ufficio di Bregvadze Anzori; letta la memoria depositate nell'interesse di quest'ultimo dall'Avv. Sgarbi e rilevata la congruenza delle osservazioni relativa alla legittimazione dello stesso a presentare ricorso per cassazione.

Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Pargalava Zviadi — il quale, con un unico motivo, contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede — è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato al caso di specie il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui «il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663);

Ritenuto, quanto al ricorso proposto nell'interesse di Bregvadze Anzori, che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., sollevata con il primo motivo di ricorso, è irrilevante, poiché la norma non torna applicabile nella specie, non essendosi proceduto in assenza (cfr. Sez. 6, n.14866 del 07/02/2024, n.rn.); invero, la disposizione dell'art. 581 -quater, cit., non si applica nel caso di specie , perché, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il travisamento della prova in riferimento all'individuazione del ricorrente quale autore materiale del reato, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag.

2) e inoltre volto ad una rivisitazione del materiale probatorio di cui viene proposta una alternativa lettura; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de