Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Roki Jankovic inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the appellate court had already provided sufficient reasoning regarding the decisive elements in its decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the claim that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the appellate court's decision is valid if it contains a congruent reference to the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC ROKI nato il 12/10/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di Roki Jankovic è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, primo, terzo e quarto comma, in relazione all'art. 625 n. 2 e 5, cod. pen.;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), ciò che è avvenuto nel caso in esame (si veda pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il