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Ordinanza — n. 26070/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violations regarding evidence evaluation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the appellant's claims regarding the lower court's handling of evidence. The appellant argued violations of procedural articles concerning the evaluation of documentary and patrimonial fraud evidence, but the court found these grounds generic and repetitive of previously rejected complaints. The decision relied on established jurisprudence stating that Article 192 of the Criminal Procedure Code cannot be used to challenge the court's assessment of evidence when the proper remedy lies elsewhere.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The appeal alleging violation of Article 192 regarding the evaluation of evidence is inadmissible if it merely reiterates complaints already dismissed, as the specific limits on admissibility for motivation defects cannot be bypassed by invoking the general provision on procedural nullity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence evaluation review procedural nullity limits repetitive complaints dismissal Italian Criminal Procedure Code censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso -che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato "conto delle prove raccolte" e la violazione dell'art.
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso -che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 192, comma 1, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso -che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 192, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino
226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENCHETTI MASSIMO nato a PRATO il 15/07/1961 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;o' « Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di Menchetti Massimo è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, come specificati ai capi al), a)3 e a)4 della rubrica;

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso -che denunciano, rispettivamente, la violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non avrebbe dato "conto delle prove raccolte" e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.- sono manifestamente infondati, non soltanto in quanto generici e reiterativi delle doglianze correttamente già disattese dalla Corte territoriale, ma anche tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Lette e considerate, inoltre, le osservazioni contenute nella memoria depositata nell'interesse dell'imputato. Rilevato, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. C