Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible because it was personally signed by the defendant instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a lawyer enrolled in the special registry. The defendant, Ilario Iacovelli, sought to overturn a conviction for aggravated assault, but the court found that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals must be filed exclusively by qualified legal representatives. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by a lawyer enrolled in the special registry of the Court of Cassation; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA o sul ricorso proposto da: IACOVELLI ILARIO nato a NOCI il 02/05/1989 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI- dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Iacovelli Ilario propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (v., per tutti, Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co