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Ordinanza — n. 26065/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special procurator and generic grounds regarding subjective element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of a special procurator as required by law. The appellant argued the lower court's reasoning on the subjective element of the crime was illogical, but the Court found the grounds generic and lacking argumentative comparison. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1, quater, cod. proc. pen.; Art. 612 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if filed without a special procurator and if the grounds are merely generic assertions without specific argumentative comparison to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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special procurator requirement generic grounds inadmissibility subjective element crime cassation appeal dismissal procedural costs award minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1, quater, cod. proc. pen.
Preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso in esame, proposto in data 27/12/2023, deve essere dichiarato inammissibile, stante l'assenza di procura speciale richiesta dall'art. 581 comma 1, quater, cod.
Art. 612, secondo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJI YAZID nato il 22/06/1988 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; 4, ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di Haji Yazid è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ne ha confermato la condanna, previa rideterminazione della pena e revoca della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.;

Preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso in esame, proposto in data 27/12/2023, deve essere dichiarato inammissibile, stante l'assenza di procura speciale richiesta dall'art. 581 comma 1, quater, cod. proc. pen. (a norma del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»); peraltro, l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è comunque inammissibile in quanto generico, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia impugnata, in cui è chiaramente affermata e motivata la configurabilità dell'ascritto delitto (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d