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Ordinanza — n. 26064/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26064/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GENNARO nato a POZZUOLI il 04/09/1994 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Romano Gennaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte motiva il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata ove la Corte motiva il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria pena pecuniaria sospesa cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GENNARO nato a POZZUOLI il 04/09/1994 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Romano Gennaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte motiva il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e mancata valutazione di una prova decisiva è indeducibile in quanto non si confronta con la puntuale motivazione della Corte di appello espressa a pag. 3 in ordine alla gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato non costituendo necessariamente la confessione del ricorrente un elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere E tensore Il Pre d