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Ordinanza — n. 26062/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardy submission and lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the late submission of the respondent's memorandum and the lack of specific arguments against the lower court's findings. The appellant's first ground was rejected as merely reiterating points already dismissed on appeal without providing a critical argument, while the second ground was deemed inappropriate for a jurisdictional review as it involved discretionary factual evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory time limit and must contain specific, critical arguments against the lower court's reasoning; mere repetition of points already rejected or challenges to discretionary factual assessments are inadmissible.

Parole chiave

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tardiness of submission lack of specific argumentation jurisdictional review limits discretionary factual assessment inadmissible appeal rapina qualificata aggravamento della pena reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 628 cod. pen
5 in ordine alla natura violenta e minacciosa della condotta dalle quali risultano sussistenti gli elementi di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTALINO EMANUELE nato a NAPOLI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cantalino Emanuele, preso atto che è stata inviata memoria che tuttavia deve reputarsi tardiva in quanto pervenuta il giorno anteriore all'udienza, alle ore 17.50 (cfr. comunicazione PEC); ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti a p. 5 in ordine alla natura violenta e minacciosa della condotta dalle quali risultano sussistenti gli elementi di cui all'art. 628 cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano p. 5 e 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consig iere Esitensore Il Pre